Facciamo chiarezza sul Decreto “Rilancio” 2020, nello specifico sull’Art. 128 (D.L. 13 maggio 2020, n. 1)

Ultimamente stiamo leggendo ed ascoltando notizie poco chiare o veritiere su Eco-bonus al 110% presente nel decreto “Rilancio” 2020 approvato dal Consiglio dei Ministri. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Partiamo dalla definizione di decreto, non a tutti chiara:

atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo”.

Ora la domanda sorge spontanea: quando entrano in vigore gli effetti di un decreto?

“Il decreto legge è immediatamente efficace, tuttavia la Costituzione stabilisce un preciso iter da seguire: il Governo deve presentarlo alle Camere il giorno stesso della sua pubblicazione, le quali devono procedere a convertirlo in una legge ordinaria entro il termine tassativo di 60 giorni. La legge del Parlamento può contenere degli emendamenti di integrazione o modifica del contenuto del decreto, ma non può stravolgerne il contenuto generale. Se non avviene la conversione nel tempo stabilito, il decreto legge perde efficacia ex tunc, cioè dall’inizio.” (Fonte Money.it)

Adesso che sappiamo che il Decreto “Rilancio” ad oggi (19/05/2020) deve essere ancora convertito in legge, quindi perfezionato, possiamo iniziare a parlarne. 

Clicca qui per consultare il PDF dell’ultima versione del Decreto rilancio prima della Gazzetta Ufficiale.

[Aggiornamento al 20/05/2020: Il decreto è stato appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Non è stato ancora convertito in legge.]

Entriamo in merito alla spiegazione semplificata del decreto:

Per semplice comodità dividiamo le tipologie d’intervento, previste nel D.L., in Principali e Subordinati

Interventi Principali:

  1. Interventi su Rivestimento casa: isolamento termico di almeno 25% superficie involucri di edifici.
  2. Sostituzione generatore di calore in condomini: con pompa di calore e/o sistema a condensazione
  3. Sostituzione generatore di calore in edifici unifamiliari: con pompa di calore e/o sistema a condensazione
  4. Sismabonus: interventi già previsti dall’art. 16 D.L. 63 del 2013

Limiti di spesa

  • Rivestimento: 60.000 € a unità immobiliare, ad esempio un condominio composto da 4 unità immobiliari avrà diritto a € 60.000 x 4, per un totale di 240.000,00 €
  • Sostituzione in condomini: 30.000,00 € a unità immobiliare. Puo’ essere compreso anche lo smaltimento dell’amianto.
  • Sost. In edifici unifamiliari: 30.000,00 € a unità immobiliare.

Per gli interventi “principali” è prevista la super detrazione del 110% in 5 anni, delle spesi sostenute da Luglio 2020 a Dicembre 2021, compresi.

Interventi Subordinati:

  1. Impianti fotovoltaici: con limite di spesa di 48.000€ e massimo 2.400 €/kWp. Il limite scende a 1.600 €/kWp in caso di altri interventi realizzati congiuntamente in manutenzione o ristrutturazione edilizia.
  2. Sistemi di accumulo: a servizio dell’impianto fotovoltaico, con limite di 48.000€ e 1000 €/kWh
  3. Colonnine di ricarica veicoli elettrici negli edifici
  4. Altri interventi: di cui all’art. 14 D.L. 63 del 2013

Gli interventi che ribadiamo, abbiamo definito per comodità “subordinati”, nel caso in cui vengano fatti in concomitanza con uno o più interventi “principali”, possono godere della detrazione al 110%.

Quindi, installare solo l’impianto fotovoltaico o il sistema di accumulo, senza eseguire altri interventi, comporta alla detrazione standard del 50% in 10 anni. Come vedremo in seguito, grazie alla reintroduzione della cessione del credito, possiamo decidere anche di usufruire di uno “sconto” immediato in fattura del 50% senza più naturalmente detrarre in 10 anni, cedendo il proprio credito d’imposta. (consulta l’ultimo paragrafo per maggiori informazioni).

Se, invece, si abbina il rivestimento casa (lavoro indubbiamente lungo ed impegnativo) alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, si può godere del 110% se si rispettano, ovviamente, le condizioni presenti nel decreto.

Ma quali sono queste condizioni? Eccole da noi riassunte di seguito:

Condizioni:

  • Tutti gli interventi devono rispettare i requisiti minimi già previsti dalla legge sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
  • La somma degli interventi effettuati deve incrementare di almeno 2 classi energetiche la classe dell’edificio, o raggiungere la classe più alta. Questa condizione, deve essere provata con la presentazione di un A.P.E. (attestato di prestazione energetica), rilasciato ante e post intervento da un tecnico abilitato.
  • Gli interventi fotovoltaici ed accumulo, non possono accedere a nessun’ altra agevolazione di qualsiasi natura (statale, regionale, comunale ecc.), compreso lo SSP (scambio sul posto). Quindi l’energia in esubero viene “regalata” al GSE e NON retribuita.
  • Tutti gli interventi devono essere realizzati su abitazioni principali e da persone fisiche.

Conviene quindi usufruire della detrazione 110% col fotovoltaico?

Dopo un’ accurata lettura dell’articolo, converrete con noi che la risposta, che sorge spontanea, è DIPENDE. Bisogna essere consapevoli che AD OGGI (19/05/2020) –Ribadiamo ancora il concetto che stiamo parlando di un decreto che deve essere migliorato e trasformato in legge- si può’ usufruire della detrazione al 110% solo se vengono eseguiti lavori importanti sul rivestimento ed isolamento (il cosiddetto cappotto), riuscendo così ad incrementare di 2 classi energetiche la propria abitazione principale. Nel 90% dei casi, non basta la solita combinazione fotovoltaico + pompa di calore, o fotovoltaico + sostituzione della caldaia! Questo, ovviamente, non vuol dire che non conviene usufruire della detrazione al 110%! L’importante è essere consapevoli di andare  incontro ad interventi non immediati, che richiederanno settimane o addirittura (pochi) mesi di cantiere. Altra cosa da tenere bene a mente è che l’energia in eccesso sarà ceduta, quindi “regalata” al GSE e non retribuita. Niente Scambio Sul Posto!

“E se non volessi fare lavori importanti sull’isolamento della mia abitazione ma solo fotovoltaico, accumulo, pompa di calore o colonnina ricarica auto elettrica, di quali benefici godrei?”

Cessione del credito

Un importante strumento previsto dal DL “Rilancio” è la reintroduzione della possibilità di cedere sotto forma di credito d’imposta la detrazione relativa alle spese di interventi “Principali” e “Subordinati”, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Se non si vuole o non si riesce a soddisfare le condizioni (es. Non vuoi “regalare” l’energia che non autoconsumi) oppure non si vogliono eseguire gli interventi che noi definiamo “Principali”, si può comunque godere della cessione del credito. Ad esempio, supponendo il costo di un impianto: 6.000,00 € chiavi in mano, verrebbero “scontati” in fattura 3.000,00 €. Avrete quindi (parliamo ovviamente di lavori realizzati da noi, DML Idee :) ) un impianto top-gamma alla metà del suo costo reale. In questo caso, ribadiamo, non “regalerai” l’energia in eccesso e potrai stipulare il contratto di Scambio Sul Posto col GSE.

Solo quando la realizzazione dell’intervento “subordinato” (ad es. il nostro impianto da 6.000,00 €) avviene in concomitanza con uno o più interventi “principali” (ad es. il rifacimento del cappotto) e soddisfa i requisiti descritti nei paragrafi precedenti, allora si potrà godere di un impianto top-gamma scontato del 100% in fattura (rinunciando allo SSP) cedendo più del totale del credito d’imposta, il 110%. Ma a chi?

Come sappiamo già, la detrazione può essere ceduta:

  • Al fornitore (come spiegato nell’esempio precedente), che lo recupera sotto forma di credito di imposta direttamente (non è il nostro caso!) o (Novità DL “Rilancio”) attraverso una successiva cessione alle banche o intermediari finanziari (stimiamo così il 90% dei casi, escludendo ovviamente le aziende statali o semi-statali che supponiamo possano accollarsi l’intero credito d’imposta. Siamo tutti perfettamente al corrente però del modo in cui loro lavorano… );
  • Alle banche o altri intermediari finanziari (Novità!), per trasformarlo in liquidità immediata con la quale fare fronte alle spese per l’intervento di riqualificazione effettuato.

Non è da escludere che potrebbero comparire “intermediari finanziari” con importanti disponibilità liquide per sostenere i costi di realizzazione degli interventi di  riqualificazione energetica, realizzati da imprese magari a loro collegate, ripagate sotto forma di credito di imposta.

Per concludere, ci auguriamo sia chiaro che, per avere maggiori o dettagliate informazioni, TUTTI (comprese le aziende che da giorni millantano “impianti 100% Gratis”) dobbiamo aspettare che il decreto venga trasformato in legge, quindi perfezionato.

Ciò non esclude, per quanto riguarda la nostra realtà, eventuali preventivi e/o sopralluoghi gratuiti in tutta Lombardia, durante il periodo di transizione. -> CONTATTI

[Aggiornamento al 20/05/2020: Il decreto è stato appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale.]